UFFICI DEL COMUNE

UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE
ASSETTO TERRITORIO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

                        delegato per il coordinamento

                           della protezione civile

      Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

      Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo

    31 marzo 1998, n. 112;

      Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

      Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

    21 settembre  2001,  che  delega al Ministro dell'interno le funzioni

    del coordinamento della protezione civile;

      Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

    29 novembre   2001,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della

    Repubblica  italiana  n.  284  del  6 dicembre  2001,  concernente la

    dichiarazione  dello stato di emergenza nei territori della provincia

    di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001;

      Vista  altresi'  la  nota  della  regione Toscana con protocollo n.

    104/48951/20.01  del 14 dicembre 2001, concernente la stima dei danni

    subiti  dal  patrimonio edilizio pubblico, privato e dagli edifici di

    culto;

      Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il

    coordinamento  della  protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001,

    pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300

    del  28 dicembre 2001, in cui, tra l'altro, sono dettate disposizioni

    in  materia  di  personale  per assicurare la tempestiva e funzionale

    attuazione  degli  adempimenti  di  competenza del Dipartimento della

    protezione civile connessi alle situazioni di emergenza in atto;

      Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione di interventi

    urgenti ed indifferibili, finalizzati al superamento della situazione

    di emergenza;

      Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

      D'intesa con la regione Toscana;

      Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;

                                  Dispone:

Art. 1.

      1. I  comuni  della provincia di Arezzo, i cui territori sono stati

    interessati   dalla  crisi  sismica  del  26 novembre  2001,  sono  i

    seguenti:

        Pieve  S. Stefano,  Caprese  Michelangelo, Anghiari, Sansepolcro,

    Monterchi,  Sestino,  Badia  Tedalda,  Bibbiena,  Chiusi  della Verna

    (Valtiberina);

        Poppi, Subbiano, Castel Focognano, Talla, Chitignano (Casentino);

        Arezzo;

        Marciano della Chiana (Valdichiana).

Art. 2.

      1. La  regione  Toscana  provvede  ad  adottare tutte le iniziative

    necessarie  a  salvaguardare  l'incolumita'  pubblica  e  privata, ad

    eliminare  situazioni  di pericolo esistenti ed a favorire il ritorno

    alle normali condizioni di vita.

      2. Per    l'espletamento    dell'attivita'   tecnico-amministrativa

    connessa  all'attuazione degli interventi, la regione si avvale degli

    uffici  competenti  della  regione  e degli enti locali, nel rispetto

    delle competenze di cui alla vigente normativa.

      3. Entro  quarantacinque  giorni  dalla data di pubblicazione della

    presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

    italiana,   la   regione   predispone   un  apposito  piano,  recante

    l'individuazione  degli  interventi  di  ripristino  in condizioni di

    sicurezza  e per la riduzione del rischio delle infrastrutture, degli

    edifici  pubblici, nonche' degli edifici di culto danneggiati in modo

    grave  e  significativo  dalla  crisi  sismica  del 26 novembre 2001,

    indicando  altresi'  gli  enti locali interessati, i soggetti privati

    proprietari  dei beni danneggiati attuatori dei singoli interventi ed

    i  relativi  importi,  nei  limiti delle risorse disponibili. Possono

    essere  ricompresi  nel piano ed attuati con le procedure di cui alla

    presente  ordinanza eventuali ulteriori interventi urgenti, con oneri

    a carico dell'amministrazione regionale.

      4. Il  piano  individua  gli  interventi  urgenti  e  indifferibili

    realizzabili  con  le  risorse  di  cui  al  successivo art. 6, ed e'

    sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione

    civile. Il piano e' esecutivo successivamente a tale presa d'atto.

      5. Gli interventi ricompresi nel piano di cui al precedente comma 2

    sono dichiarati urgenti ed indifferibili, e per la loro realizzazione

    si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n.

    6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

      6. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti

    preposti,  il  piano  puo'  essere  rimodulato. Le rimodulazioni sono

    soggette alla preventiva presa d'atto di cui al precedente comma 4.

Art. 3.

      1. La  regione  provvede,  altresi',  al rimborso agli enti locali,

    degli  oneri  sostenuti  per  gli interventi disposti in emergenza al

    fine  di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e

    la rimozione delle situazioni di pericolo.

      2. Ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione principale abituale e

    continuata  sia  stata  distrutta  totalmente  o in parte, cosi' come

    risultante   da   perizia   giurata   rilasciata   da  professionisti

    regolarmente   iscritti  all'ordine,  ovvero  sia  stata  oggetto  di

    ordinanza  sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale a

    seguito  degli eventi calamitosi di cui in premessa, e' concesso, per

    la  durata  massima  di  dodici  mesi,  un  contributo  per  autonoma

    sistemazione  fino  ad  un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque

    nel limite Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente

    residente  nella  abitazione;  ove  si  tratti di un nucleo familiare

    composto  da  una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in

    Euro 200,00.

      3. La regione altresi' provvede, nei limiti delle risorse stanziate

    dalla  presente  ordinanza, all'avvio della concessione ed erogazione

    dei  contributi  a  favore  dei  soggetti  pubblici  e privati per il

    ripristino  in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei

    beni   immobili   danneggiati   e  per  la  ripresa  delle  attivita'

    produttive,  secondo le procedure di cui alla citata legge n. 61/1998

    e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

      1. Con  propria  relazione  la regione riferisce trimestralmente al

    Dipartimento  della protezione civile sullo stato di attuazione degli

    interventi   da   eseguire   a   sensi  della  presente  ordinanza  e

    sull'impiego  delle  risorse  statali  all'uopo stanziate, attestando

    contestualmente  che  gli  interventi  ultimati  hanno conseguito gli

    obiettivi di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

      1. Nei  confronti  dei  soggetti  residenti nei territori di cui al

    precedente   art.  1  alla  data  degli  eventi  calamitosi,  le  cui

    abitazioni  ed  i  cui  immobili,  sedi di attivita' produttive, sono

    stati  oggetto  di  ordinanze  sindacali di sgombero per inagibilita'

    totale   o   parziale,  sono  sospesi,  a  decorrere  dalla  data  di

    pubblicazione  della  presente  ordinanza  fino  al 31 dicembre 2002,

    tutti   i   termini   relativi   ai   procedimenti  amministrativi  e

    giurisdizionali  in  materia  fiscale,  i pagamenti dei contributi di

    previdenza   ed   assistenza  sociale,  ivi  compresa  la  quota  dei

    contributi  a  carico  dei  dipendenti, nonche' dei contributi per le

    prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della

    legge  28 febbraio  1986,  n.  41,  e  successive  modificazioni.  Il

    versamento  delle  somme  dovute  e non corrisposte per effetto della

    predetta  sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o

    altri  oneri.  Nel  caso  di  versamenti  effettuati entro la data di

    pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

    Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.

      2. Nei  confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, che alla

    data  di  pubblicazione della presente ordinanza hanno il domicilio e

    la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati

    oggetto  di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o

    parziale,  sono  sospesi  i termini relativi ai versamenti di entrate

    aventi  natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione

    finanziaria  e  ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi

    agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai

    sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

      3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita'

    bancarie  o  assicurative  di  cui  all'art.  219, comma 1, n. 4, del

    codice civile.

      4. I  redditi  dei  fabbricati  distrutti  od  oggetto di ordinanze

    sindacali  di  sgombero,  perche' inagibili totalmente o parzialmente

    per  effetto  dell'evento  calamitoso, non concorrono alla formazione

    del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI sino

    alla  definitiva  ricostruzione  ed agibilita' dei fabbricati stessi.

    Non si da' luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.

Art. 6.

      1. Per  l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli

    della  presente  ordinanza  con  priorita'  per  quelli che rivestono

    natura  di somma urgenza, in favore della regione Toscana e' disposta

    una   prima   assegnazione  di  Euro  5.000.000,00,  a  valere  sugli

    stanziamenti  iscritti  nella  unita'  previsionale  di base 13.2.1.3

    (cap.  974)  del Centro di responsabilita' n. 13 "Protezione civile",

    del  bilancio  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

    Ministri.

Art. 7.

      1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' estraneo ad ogni

    rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  dei  precedenti

    articoli   della   presente   ordinanza;  pertanto,  eventuali  oneri

    derivanti  da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo

    insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 8.

      1. Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva e funzionale attuazione

    degli  adempimenti  di  competenza  del Dipartimento della protezione

    civile   connessi  alle  situazioni  emergenziali  in  atto  ed  agli

    interventi  disposti  con  le  ordinanze  di  cui  in premessa, e per

    evitare  soluzioni di continuita' nell'espletamento delle prestazioni

    lavorative  effettuate  dalle  unita' di personale di cui all'art. 8,

    comma  2,  dell'ordinanza  21 dicembre 2001, n. 3169, il Dipartimento

    medesimo  provvede alle attivita' di cui al suddetto art. 8, comma 2,

    in  deroga  agli  articoli  35  e 36 del decreto legislativo 30 marzo

    2001,  n.  165,  ed  all'art.  19  del contratto collettivo nazionale

    integrativo  del  C.C.N.L.  del  personale  del  comparto  Ministeri,

    sottoscritto     il     16 febbraio    1999,    altresi'    regolando

    convenzionalmente  i periodi lavorativi comunque gia' svolti da detto

    personale.  Gli  oneri derivanti sono posti a carico del capitolo 682

    del Centro di responsabilita' n. 13 del bilancio della Presidenza del

    Consiglio  dei  Ministri,  opportunamente integrato con le necessarie

    risorse finanziarie prelevate dal Fondo per la protezione civile.

      2. Parimenti,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto

    legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e di cui al contratto collettivo

    nazionale,  indicate  al  precedente  comma,  il  Dipartimento  della

    protezione  civile  provvede alle attivita' di cui all'autorizzazione

    contenuta  all'art.  5-bis,  comma  2,  del decreto-legge 7 settembre

    2001,  n.  343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre

    2001,  n.  401,  per  l'assunzione  di  nuove unita' di personale con

    contratto di lavoro a tempo determinato.

      3. Il  Dipartimento  della  protezione  civile, per le attivita' di

    competenza    connesse   alle   situazioni   emergenziali   in   atto

    nell'esercizio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, dell'ordinanza

    del  18 dicembre  2001,  n. 3168, all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza

    del  27 dicembre 2001, n. 3170, e all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza

    del  28 dicembre  2001, n. 3171, nonche' per le autorizzazioni di cui

    all'art.  3  del  decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito,

    con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1982, n. 938, e di cui

    all'articolo  unico  della legge 10 maggio 1983, n. 180, individua il

    personale  delle  amministrazioni  statali, civili e militari, di cui

    avvalersi  che  viene  posto  in  posizione di comando o di distacco,

    previo  assenso  degli  interessati,  anche  in  deroga  alla vigente

    normativa  generale  in  materia di mobilita'. L'assegnazione di tale

    personale   al  Dipartimento  della  protezione  civile  avviene  nel

    rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della

    legge 15 maggio 1997, n. 127.

      La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    della Repubblica italiana.

        Roma, 29 marzo 2002

                                                     Il Ministro: Scajola

 
 

Piazza del Popolo 9, ANGHIARI (AR)
Tel. +39 0575 789212 - Fax +39 0575 789947
Posta elettronica: info@anghiari.it 

Web Design Arch. F. Venturucci © Copyright 2001 è Vietata la Riproduzione