UFFICI DEL COMUNE

UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE
ASSETTO TERRITORIO

Aggiornamento alla GU 08/01/2002

C) Provvedimenti per particolari terremoti di data recente

D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 (1).
Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre
zone colpite da eventi calamitosi (1/a) (1/circ).


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1998, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni, con L.
30 marzo 1998, n. 61 (Gazz. Uff. 31 marzo 1998, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato, e l'art. 3-bis D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 dicembre 1998, n. 251;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 febbraio 1998, n. F.L.6/98; Circ. 26 marzo 1999, n. F.L./15/99;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 aprile 1998, n. 98/E.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori
interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli eventi calamitosi
che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione
e dell'ambiente;

Emana il seguente decreto-legge:


Capo I - Ulteriori interventi in favore delle regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997

1. Àmbito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola "regioni", interessati dalla crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli
già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile:
n. 2668 del 28 settembre 1997 (3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
228 del 30 settembre 1997;
n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8
ottobre 1997;
n. 2694 del 13 ottobre 1997 (3/a), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241
del 15 ottobre 1997;
n. 2706 del 31 ottobre 1997 (3/b), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257
del 4 novembre 1997;
n. 2717 del 20 novembre 1997 (3/c), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
273 del 22 novembre 1997;
n. 2719 del 28 novembre 1997 (3/d), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
282 del 3 dicembre 1997;
n. 2725 del 15 dicembre 1997 (3/e), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
295 del 19 dicembre 1997;
n. 2728 del 22 dicembre 1997 (3/f), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
300 del 27 dicembre 1997.

(2) Riportato al n. C/CLXXXVII.
(3) Riportata al n. C/CLXXXV.
(3/a) Riportata al n. C/CLXXXVI.
(3/b) Riportata al n. C/CLXXXVIII.
(3/c) Riportata al n. C/CLXXXIX.
(3/d) Riportata al n. C/CXC.
(3/e) Riportata al n. C/CXCI.
(3/f) Riportata al n. C/CXCII.


2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma.

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi
sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4). L'intesa istituzionale di programma riguarderà in
particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed
interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le
relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili (5).
2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del
relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di
ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate,
a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare
riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari
alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità
delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi
nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con
particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali (5).
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefìci
di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi
di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici
danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con
la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per
la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti
dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla
lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative
procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del
costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o
parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente
danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati
attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;
d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale
per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica,
indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che
il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare
specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che
costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle
infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali,
nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno
prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si
siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di
utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la
predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici
dalle regioni (6). Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche
le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle strettamente necessarie per
l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla
normativa vigente (6/a).
4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni
sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di
ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al
minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il
comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra
orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture
voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine
di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente (6).
5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre
1997 (7), e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni
culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio
sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le
funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare
riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare,
nonché per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per i piani di cui all'articolo 8,
comma 3 (6).
6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli
articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il
Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile (6).
7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'O.M. 28 settembre
1997, [n. 2668] (7), completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e
delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello
stato di emergenza.

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(6/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 13 maggio 1999, n. 132 e, successivamente, così
modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Il comma 1 dell'art. 2, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301) ha
disposto che il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui alla presente lettera ricomprenda
anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori. Vedi, anche,
l'O.M. 3 agosto 2000.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(7) Riportata al n. C/CLXXXV.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(7) Riportata al n. C/CLXXXV.


3. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono
programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici
scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle
opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati
dalle attività produttive di cui all'articolo 5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da
realizzare nell'area (6).
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima
valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni
d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse
dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal
comma 7 dell'articolo 15 (8).
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla
presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse
ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del
programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti
urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (9), e successive modificazioni e
integrazioni (8).
5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata,
anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito
ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari
che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai
proprietari che non hanno aderito (8) (10).
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa
diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere
durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui
all'articolo 4 (10/a).
6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui
proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di
cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3 (11).
7. Il termine di cui all'articolo 7 , comma 2, dell'O.M. 28 settembre 1997, [n. 2668] è prorogato fino
alla fine dello stato di emergenza e i benefìci sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei
familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile (8) (12).

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(9) Riportata alla voce Comuni e province.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(10) Vedi, anche, l'art. 14, O.M. 3 agosto 2000.
(10/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61 e dall'art. 6-quinquies,
D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(12) Vedi, anche, il comma 27 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


4. Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili.

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione,
da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili
esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture,
compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni,
comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio (8).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e
vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli
edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3 (8).
2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefìci sono
applicati anche agli immobili con unico proprietario (12/a).
3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai
commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 (12/b), è concesso un contributo
a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e
comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è
innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-
ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e comprende, per queste ultime, anche
l'adeguamento igienico-sanitario. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano
comunque subìto danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito
dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici
(13).
4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il
danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o
titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella
richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il
proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto
grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli
interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno benefìciato di tali contributi, è dichiarato decaduto
dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato (13/a).
5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle
unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data in cui si è
verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, è concesso un contributo
pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri
di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario,
detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi
per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13
marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995,
non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per
redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e
fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia
inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle
rifiniture interne e degli impianti. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato
nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato (14).
5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per
l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da
demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile
originario si trasferiscono sull'immobile acquistato (14/a).
6. Ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il
danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è
verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, è assegnato un
contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subìto, accertato con le modalità di
cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo
familiare (14/b).
7. l contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai
comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilità di
cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili
(14/c).
7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma
1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità
di cui all'articolo 15 (12/a).
7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo
e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni,
decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un
commissario ad acta (14/d) (14/e).

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(12/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(12/b) Riportata al n. C/CLXXXV.
(13) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, e successivamente così
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 31 maggio 1999, riportata al n. C/CCIII.
(13/a) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 3, comma 2-
ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche,
l'art. 6, O.M. 31 maggio 1999.
(14) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, poi dall'art. 3,
comma 2-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, ed, infine, dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n.
279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2-quinquies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 8, O.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 3 gennaio
2001, n. 2) ha disposto che ai soggetti che utilizzano il contributo per l'acquisto di un alloggio ai sensi
del presente comma, spetta il rimborso delle spese a loro carico dell'atto pubblico di trasferimento della
proprietà e quelle consequenziali.
(14/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/c) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(12/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(14/d) Comma aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(14/e) Vedi, anche, il comma 27 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


5. Interventi a favore delle attività produttive.

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali,
commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico,
aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto
gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo
perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subìti e fino ad un massimo di lire 300 milioni,
applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e i piccoli
imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in data 18 settembre 1997 (15), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del
1° ottobre 1997 (16).
2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli
interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui
all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova
costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative (17).
3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino
ad un ulteriore 45 per cento del danno subìto da beni mobili e scorte, nonché dell'eventuale maggiore
costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e del costo per le rifiniture interne e gli impianti
degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a
carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di
agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia
fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali (16) (17/a).
4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi
ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668
del 28 settembre 1997 (18) costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto (18/a).
6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il
piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo
perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività
produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica
(16).
6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le
deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia
di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le
decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997 (18/b).
6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui
all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che
devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi
strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del
completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di
inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può
essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei
lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che
successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono
state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso
decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta (18/c).
6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei
servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere
temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui
le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge
27 luglio 1978 n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a
sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad
essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n.
392 del 1978, e successive modificazioni (18/c).

(15) Riportato alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(17) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, e successivamente così
modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(17/a) Per la riduzione del tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti
previsti dal presente comma, vedi l'art. 3-quinquies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(18) Riportata al n. C/CLXXXV.
(18/a) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(18/b) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(18/c) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(18/c) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.


6. Polizze assicurative ed assistenza fiscale (19).

1. Qualora i danni subìti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione
di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente
decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così
determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare
la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini
prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro
delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14
del 19 gennaio 1998 (19/a).

(19) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(19/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


7. Edilizia residenziale pubblica.

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono
un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica
(20).
2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (21), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica
danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso
l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali
danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398 (21), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà
prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei
familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.
3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le
prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (22), con i fondi di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60 (23), relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non
inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni,
la relativa ripartizione.
5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate
dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.
6. (24).
7. (25).

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(21) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(21) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(22) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(23) Riportata alla voce Case per i lavoratori.
(24) Sostituisce il comma 3, dell'art. 44, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata alla voce Case popolari ed
economiche.
(25) Sostituisce il comma 6, dell'art. 17, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata alla voce Case popolari ed
economiche.


8. Interventi sui beni culturali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale
per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti
locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi
sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti
assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364 (26), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel
termine della durata dello stato di emergenza (27).
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al
comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui
all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del
patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei
limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di
cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici
o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli
interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a
carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento
stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali
danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270
(28). A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 (28) nei comuni terremotati
delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14 (29).
3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai
sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n.
1552 (30), come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (30/a).
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente
per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni
ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca
europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al
2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate
agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1,
comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 (31), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-
2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (30), sono aggiunte in fine, le seguenti
parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266
(32).".
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario
presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni
culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione,
al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere
riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e
dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine è autorizzata, nel
limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle
complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento
previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli
uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione ivi compresi distacchi temporanei da altre
soprintendenze (32/a).

(26) Riportato al n. C/CLXXXV.
(27) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(28) Riportata alla voce Comuni e province.
(28) Riportata alla voce Comuni e province.
(29) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(30) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(30/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(31) Riportato alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(30) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(32) Riportata alla voce Lavoro.
(32/a) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 34, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


9. Interventi urgenti su immobili statali.

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le regioni, un piano di interventi urgenti per
il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano
ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da
destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno
stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5
dicembre 1988, n. 521 (33), iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Edilizia
di servizio" 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998 (34).
2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano
urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse
all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998
da iscrivere all'unità previsionale di base "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142 (35), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come
determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (36), volta a finanziare il Fondo della
protezione civile.
3. Il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, predispone e attua, nel limite di spesa di
lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi
sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno
1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (35),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 1997, n. 450 (36), volta a finanziare il Fondo della protezione civile (34).

(33) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(35) Riportato al n. C/CLXXIX.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(35) Riportato al n. C/CLXXIX.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


9-bis. Destinazione delle risorse.

1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere
infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese
istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione
del complesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo (37).

(37) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale
(Sviluppo della).


10. Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997.

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati
dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto e quelle degli
articoli 7 e 14, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 (38), così come
successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefìci previsti
dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (34) (36).
2. I benefìci già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché con il decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono
anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.
3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589
del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e
delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello
stato di emergenza.

(38) Riportata al n. C/CLXXXV.
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(39) Riportato alla voce Servizi antincendi.


11. Contributi connessi a precedenti eventi sismici.

1. Nel caso di aventi diritto ai benefìci di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi
sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese,
in tutto o in parte, dai beneficiari.
1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi
sismici, rientranti nei benefìci del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al
presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente
assegnate (40).

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


12. Misure a favore dei comuni.

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei
trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni
1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili,
alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base
delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione
provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti
dopo la scadenza delle proroghe (40/a).
2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori
accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento
sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero
dell'interno (40/a).
3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o
parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni,
sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di
appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e
dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è
concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in
godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di
appartenenza (40/a) (41).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 37 miliardi , si provvede,
quanto a lire 33 miliardi , mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (43), volta a
finanziare il Fondo della protezione civile e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo
15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di
cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la
determinazione dei contributi degli anni successivi (41).
5. Per i comuni di cui al comma 1 nonché per le comunità montane e per le province dell'Umbria e
delle Marche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30
aprile 1998. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le
variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi
enti locali è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (44), e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del
bilancio dell'anno 1997 (41).

(40/a) Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, riportata al n. C/CCI.
(40/a) Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, riportata al n. C/CCI.
(40/a) Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, riportata al n. C/CCI.
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(42) Riportato al n. C/CLXXIX.
(43) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(44) Riportato alla voce Finanza locale.
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


12-bis. Benefìci a favore delle aziende agricole.

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi
degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (45), ed assegnate con pagamento rateizzato
del prezzo, che abbiano subìto danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e
di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e
la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla
scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero importo
del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di
acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di coltivatori diretti,
affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che
risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento
del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in
zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di
miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa
nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a
tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla
concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali (46).

(45) Riportata alla voce Piccole proprietà contadine.
(46) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


12-ter. Dismissione e trasferimento di beni demaniali.

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni
interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili
perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle
finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonché, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto
con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni
che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività
economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali (47).

(47) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


13. Altre misure.

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in
conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità
totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n.
79 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre
1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza
dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è
effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione.
1-bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle
cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima
ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere,
pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità
derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le
regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica
richiesta da parte dello stesso Istituto (48/a).
2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (49), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle
Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui
al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (50). Gli oneri derivanti dal presente
comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per
essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile
in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica
mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e
privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori
maggiormente colpiti, nonché per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della
sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per
l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a
favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari
complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per
l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (51), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450
(52), volta a finanziare il Fondo della protezione civile.
4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica,
che a causa della stessa hanno subìto danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio
ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione
contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure
per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (53). Al relativo
onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (54), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (55);
b) (56);
c) (57) (58).
5-bis. Le disposizioni di cui all'art. 1-ter, D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 (58), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 1997, n.
434
, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto (59).
6. I benefìci di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (52), sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.
6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (60), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642, per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica (61).
6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (62), e successive modificazioni, di avere subìto una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, ed è rimborsato all'INPS, da parte delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni
(61)
.
6-quater. (63).
6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali (61).
6-sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio 1998-2000 (61).
6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente (61).
6-
octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (64), e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (64/a), e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche
(61).
6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (64/a), nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1,".
6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1997, n. 434 è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis
(64/b).
6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio (64/b).
6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni (64/b).

(48) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(48/a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(49) Riportato alla voce Lavoro.
(50) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(51) Riportato al n. C/CLXXIX.
(52) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(53) I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stati approvati con D.M. 23
novembre 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1999, n. 103).
(54) Riportato al n. C/CLXXXV.
(55) Modifica il comma 1, dell'art. 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, riportato al n.
C/CLXXXV.
(56) Sostituisce con tre periodi il secondo periodo del comma 2, dell'art. 1-ter del decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 364, riportato al n. C/CLXXXV.
(57) Sostituisce il comma 6, dell'art. 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, riportato al n.
C/CLXXXV.
(58) Il comma 5 è stato così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(58) Il comma 5 è stato così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(59) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(52) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(60) Riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(62) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(63) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, aggiunge a
sua volta il comma 1-bis all'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata alla voce Farmacie e
farmacisti.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(64) Riportata alla voce Urbanistica.
(64/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(64/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(64/b) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quinquies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(64/b) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quinquies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(64/b) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quinquies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.


14. Norme di accelerazione e controllo degli interventi.

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese,
concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati,
l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli
atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla
conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque
non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza
della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a
pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della
procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (65), come sostituito
dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (65) (66).
2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente
decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti
singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a
società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza
professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora
l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa (66).
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, la progettazione,
ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67), e
successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo
articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma
5 del suddetto articolo (68).
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate,
previsti dal presente decreto, si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (67), e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di
ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere
invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della
citata legge n. 109 del 1994 (67) per i lavori oggetto dell'appalto (68).
4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame,
di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662 (69), e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale (70).
5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU , IVA esclusa, si
può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (67), e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di
ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori
vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi
adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto
all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67), come sostituito dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (71), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n.
216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo
in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono
ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67), come sostituito
dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (71), convertito, con modificazioni, dalla legge
2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo
articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono
approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da
parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario (68).
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto , può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta (68).
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67), e successive modificazioni e integrazioni.
10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (72), nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.
12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati (73).
13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare (73).
14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni (73/a) e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro (73/b). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto (73) (73/c).
14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (74), gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998 (75) (75/a).
14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci (75) (75/a).
15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi (75/b).
16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (76), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (77), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella
C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (78), volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

(65) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(65) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(66) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(66) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(69) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(70) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(71) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(71) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(72) Riportata alla voce Servizi antincendi.
(73) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(73) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(73/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 6, O.M. 3 agosto 2000.
(73/b) Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 3-septies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(73) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(73/c) Vedi, anche, l'art. 3, comma 3-octies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, l'art. 6-ter, D.L. 12 ottobre
2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e gli artt. 20 e 52, comma 25, L. 28
dicembre 2001, n. 448.
(74) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(75) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(75/a) Per la proroga del termine di cui al comma 14-bis vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999,
e l'art. 1, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301).
(75) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(75/a) Per la proroga del termine di cui al comma 14-bis vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999,
e l'art. 1, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301).
(75/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(76) Riportato alla voce Servizi antincendi.
(77) Riportato al n. C/CLXIX.
(78) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


15. Norma di copertura.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre
mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la
Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con
contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere
dal 2000 fino al 2019 (75/b).
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (77), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (78),
volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le
regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale,
rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla
base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa
con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva
delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 (78/a).
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20
novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse
provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza
di cui all'articolo 1;
b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle
autorizzazioni di spesa di cui al D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 (79), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
4. (80).
5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa
istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203,
della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (81), così come modificata dal comma 4, mediante apertura di
apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati
preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che
affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8, del
D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (82), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi
medesimi si riferiscono (83).
6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai
presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.
6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3,
lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle
regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le
disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate
dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse
provenienti dal cofinanziamento nazionale (83/a).
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di
ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 [n. 2694] (84), del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15
ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997 [n. 2717] (84/a), è autorizzata
a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per
le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva
(84/b). La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere
inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo
(83).
8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo
dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati
mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria (85).
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(75/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(77) Riportato al n. C/CLXIX.
(78) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(78/a) Il D.P.C.M. 3 giugno 1999 (Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131) ha così disposto:
"1. La ripartizione definitiva delle disponibilità rimanenti di cui all'art. 15, comma 1, della legge 30
marzo 1998, n. 61, è la seguente: 65 per cento regione Umbria, 35 per cento regione Marche.
2. Le risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
ripartite nelle stesse proporzioni indicate al comma 1, ad eccezione di una quota pari a lire 100 miliardi
dei limiti di impegno autorizzati a partire dal 2001.
3. La rimanente disponibilità pari a lire 100 miliardi dei limiti di impegno autorizzati a partire dal 2001,
verrà ripartita successivamente in modo da compensare eventuali squilibri risultanti dal costo effettivo
degli interventi". Successivamente il D.P.C.M. 22 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n.
265) ha disposto che la rimanente disponibilità delle risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del limite d'impegno pari a lire 100 miliardi decorrente dal 2001
viene ripartita nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999. Da
ultimo il D.P.C.M. 20 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 300) ha disposto che le risorse
stanziate dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 144, comma
1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono ripartite nelle medesime percentuali
indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999.
(79) Riportato al n . C/CLXXXV.
(80) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, aggiunge un
periodo alla lett. b) del comma 203 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e modifica l'art. 10, comma
5, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
(81) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(82) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(83) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(83/a) Comma aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(84) Riportata al n. C/CLXXXVI.
(84/a) Riportata al n. C/CLXXXVI.
(84/b) La percentuale di riduzione della quota interessi dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni delle regioni
Marche ed Umbria colpiti dal terremoto del 1997, è stata stabilita con D.M. 22 maggio 1998 (Gazz.
uff. 6 giugno 1998, n. 130).
(83) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(85) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


16. Vigilanza.

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta
vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e
trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai
Consigli regionali (85/a).

(85/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


Capo II - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

17. Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone.

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla realizzazione e al completamento
degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena , Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi
alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996, volti al
ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico
complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche
nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, nel limite di lire
260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel
limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21 (85/b).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n.
2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

(85/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 3, comma 3-
nonies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


18. Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità
idrogeologiche del 1996.

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui
all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati
distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato
un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova
costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie
utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di
200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai
sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (86), e successive modificazioni (87) (87/a).
2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al
comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità
per le abitazioni principali, al fine del recupero dell'immobile stesso (87).
3. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità
produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subìto, in conseguenza degli eventi di
cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è
assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite
massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore
45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non
inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel
territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito
dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla
acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti
produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità
produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione
che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali
maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione
tecnologica.
6. Ove gli immobili di cui ai commi 1 e 5 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono
demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune (87).
7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1,
nonché le disposizioni di cui all'articolo 6.
8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576
(88), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna,
ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (89), attua le procedure
di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad
una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma
1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (89), entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria
della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli
interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel
limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità
di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo,
possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.

(86) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(87/a) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(88) Riportato alla voce Calamità pubbliche.
(89) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(89) Riportata alla voce Calamità pubbliche.


19. Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e
16 ottobre 1996.

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996,
individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del
30 novembre 1996, la regione può provvedere:
a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima
ordinanza;
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;
c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, anche destinati ad
attività produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione,
compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o
parzialmente inagibili (87).
2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici (87).
2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto
delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-specialistico di cui all'articolo
2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996
(90).
3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e
b), e di lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), con le disponibilità di cui all'articolo
21 (91).

(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(90) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(91) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


20. Modalità di attuazione degli interventi.

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le
regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi
interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle
procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.
2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui
benefìci di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).
3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei
contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonché a stabilire le relative modalità e
disposizioni operative.
4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 17, comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di
nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite
con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate
dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non
provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576 (92), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

(92) Riportato alla voce Calamità pubbliche.


21. Norma di copertura.

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331
miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento
della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivame