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Aggiornamento alla GU 08/01/2002
C) Provvedimenti per particolari terremoti di data recente
D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 (1).
Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre
zone colpite da eventi calamitosi (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1998, n. 24 e convertito in
legge, con modificazioni, con L.
30 marzo 1998, n. 61 (Gazz. Uff. 31 marzo 1998, n. 75), entrata in
vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata
alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato, e l'art. 3-bis D.L. 13
maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 dicembre
1998, n. 251;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 febbraio 1998, n. F.L.6/98; Circ. 26
marzo 1999, n. F.L./15/99;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 aprile 1998, n. 98/E.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per fronteggiare, con ulteriori
interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle regioni
Marche ed Umbria;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per gli eventi calamitosi
che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per
interventi indifferibili di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni
culturali e ambientali, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche
agricole, dei trasporti e della navigazione
e dell'ambiente;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I - Ulteriori interventi in favore delle regioni Marche e Umbria,
interessate dalla crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997
1. Àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli
interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola
"regioni", interessati dalla crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi
sismica", in prosecuzione di quelli
già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (2),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile:
n. 2668 del 28 settembre 1997 (3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.
228 del 30 settembre 1997;
n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 235 dell'8
ottobre 1997;
n. 2694 del 13 ottobre 1997 (3/a), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241
del 15 ottobre 1997;
n. 2706 del 31 ottobre 1997 (3/b), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 257
del 4 novembre 1997;
n. 2717 del 20 novembre 1997 (3/c), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.
273 del 22 novembre 1997;
n. 2719 del 28 novembre 1997 (3/d), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.
282 del 3 dicembre 1997;
n. 2725 del 15 dicembre 1997 (3/e), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.
295 del 19 dicembre 1997;
n. 2728 del 22 dicembre 1997 (3/f), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.
300 del 27 dicembre 1997.
(2) Riportato al n. C/CLXXXVII.
(3) Riportata al n. C/CLXXXV.
(3/a) Riportata al n. C/CLXXXVI.
(3/b) Riportata al n. C/CLXXXVIII.
(3/c) Riportata al n. C/CLXXXIX.
(3/d) Riportata al n. C/CXC.
(3/e) Riportata al n. C/CXCI.
(3/f) Riportata al n. C/CXCII.
2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma.
1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo
dei territori interessati dalla crisi
sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di
programma ai sensi dell'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4). L'intesa
istituzionale di programma riguarderà in
particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente
finalizzati alla ricostruzione, ed
interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo
sviluppo delle infrastrutture, le
relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili (5).
2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il
quadro complessivo dei danni e del
relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli,
il programma finanziario di
ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15.
Nel programma vengono individuate,
a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità
degli interventi con particolare
riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni
principali, privilegiando i nuclei familiari
alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività
produttive, il recupero della funzionalità
delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli
insediamenti abitativi e produttivi
nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione
degli ambienti naturali, con
particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle
aree protette regionali (5).
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le
regioni, ai fini dell'applicazione dei benefìci
di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione
e la realizzazione degli interventi
di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con
riparazione e miglioramento sismico, degli edifici
danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi
strutturali e di miglioramento sismico con
la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche
mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e
stabilire i parametri necessari per
la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì,
eventuali prescrizioni tecniche derivanti
dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti
i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento
per i quali le linee di cui alla
lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o
di ripristino e a definire le relative
procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da
adottare per la determinazione del
costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro
trenta giorni, i centri e nuclei, o
parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli
edifici distrutti o gravemente
danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali
gli interventi sono attuati
attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;
d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici
nazionali, del Gruppo nazionale
per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e
dell'Istituto nazionale di geofisica,
indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo
scopo di valutare la possibilità che
il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di
riscontro positivo, a formulare
specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti
idrogeologici, con priorità per quelli che
costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le
competenti autorità di bacino, sulle
infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà
delle Regioni e degli enti locali,
nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a
pubblici servizi; in tali piani si potranno
prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici
strategici e a particolare rischio che si
siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza
fondamentale in relazione al bacino di
utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i
piani dovranno altresì prevedere la
predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile
nei comuni classificati sismici
dalle regioni (6). Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e
degli enti locali comprendono anche
le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle
strettamente necessarie per
l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere
architettoniche previsti dalla
normativa vigente (6/a).
4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente
normativa per le costruzioni
sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non
classificate. Gli interventi di
ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici
danneggiati devono assicurare, al
minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne
influenzano sfavorevolmente il
comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i
collegamenti fra
orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione
delle spinte nelle strutture
voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve
intervenire sulle tamponature al fine
di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli
interventi di cui al comma 3
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono
interi edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente (6).
5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3,
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre
1997 (7), e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione,
dal vice-commissario per i beni
culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un
secondo rappresentante del Servizio
sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime,
svolgono, d'intesa tra loro, le
funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di
cui al comma 3, con particolare
riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla
definizione dei parametri da adottare,
nonché per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per
i piani di cui all'articolo 8,
comma 3 (6).
6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al
contributo pubblico di cui agli
articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono
adottati dalle regioni, d'intesa con il
Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione
civile (6).
7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi
dell'articolo 1 dell'O.M. 28 settembre
1997, [n. 2668] (7), completano gli interventi urgenti di loro
competenza avvalendosi delle risorse e
delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e,
comunque, nel termine della durata dello
stato di emergenza.
(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(6/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 13 maggio 1999, n. 132
e, successivamente, così
modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel
testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Il comma 1 dell'art. 2, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff.
24 dicembre 1999, n. 301) ha
disposto che il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui
alla presente lettera ricomprenda
anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire
l'esecuzione dei lavori. Vedi, anche,
l'O.M. 3 agosto 2000.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(7) Riportata al n. C/CLXXXV.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(7) Riportata al n. C/CLXXXV.
3. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.
1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei
individuati ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche
interessate, predispongono
programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in
maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorità per gli edifici
scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia
residenziale pubblica e privata e delle
opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica, e degli immobili utilizzati
dalle attività produttive di cui all'articolo 5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da
realizzare nell'area (6).
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si
sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi
degli interventi proposti, una prima
valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le
volumetrie, superfici e destinazioni
d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei
programmi sono altresì indicate le risorse
dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e
dall'applicazione di quanto previsto dal
comma 7 dell'articolo 15 (8).
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza
per quelli con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano,
entro trenta giorni dalla
presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando
le priorità nei limiti delle risorse
ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi,
procedure e criteri per l'attuazione del
programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il
ricorso a strumenti
urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere
approvato mediante gli accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (9),
e successive modificazioni e
integrazioni (8).
5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di
proprietà mista pubblica e privata,
anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio
obbligatorio entro trenta giorni dall'invito
ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con
la partecipazione dei proprietari
che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili
complessive dell'immobile, determinate ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le
superfici ad uso non abitativo.
Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3,
il consorzio si sostituisce ai
proprietari che non hanno aderito (8) (10).
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si
sostituiscono ai proprietari e, previa
diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai
consorzi inadempienti per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non può avere
durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun
indennizzo, utilizzando i contributi di cui
all'articolo 4 (10/a).
6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal
comma 6, si rivalgono sui
proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di
ripristino per gli immobili privati di
cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti
nel medesimo comma 3 (11).
7. Il termine di cui all'articolo 7 , comma 2, dell'O.M. 28 settembre
1997, [n. 2668] è prorogato fino
alla fine dello stato di emergenza e i benefìci sono concessi, per il
periodo necessario, anche ai nuclei
familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la
realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile (8)
(12).
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(9) Riportata alla voce Comuni e province.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(10) Vedi, anche, l'art. 14, O.M. 3 agosto 2000.
(10/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61 e dall'art. 6-quinquies,
D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(12) Vedi, anche, il comma 27 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili.
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui
all'articolo 2, è concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle
strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio relativi alla ricostruzione,
da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle
superfici preesistenti aumentabili
esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo
degli interventi sulle strutture,
compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli
elementi architettonici esterni,
comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero
edificio (8).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione
per soglie di danneggiamento e
vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente
decreto, salvo il caso in cui gli
edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3
(8).
2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117
del codice civile e i benefìci sono
applicati anche agli immobili con unico proprietario (12/a).
3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di
recupero degli immobili privati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui
al comma 2, già avviati dai
commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997
(12/b), è concesso un contributo
a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi
compreso il miglioramento sismico e
comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità
immobiliare. Il limite del contributo è
innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad
ospitare comunità o attività turistico-
ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e
comprende, per queste ultime, anche
l'adeguamento igienico-sanitario. Il contributo è concesso nel caso in
cui gli immobili abbiano
comunque subìto danni significativi alle strutture principali e
superiori ad un limite che sarà stabilito
dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e
con il Ministero dei lavori pubblici
(13).
4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà
sugli edifici alla data in cui si è verificato il
danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997,
ovvero ai soggetti usufruttuari o
titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che
si sostituiscano ai proprietari nella
richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi
motivo, non esercitino tale diritto. Il
proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi
dai parenti o affini fino al quarto
grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti
pubblici, prima del completamento degli
interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno benefìciato di
tali contributi, è dichiarato decaduto
dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato (13/a).
5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi
motivo non esercitino tale diritto, delle
unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione
principale alla data in cui si è
verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, è concesso un contributo
pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti
interni, calcolato sulla base dei parametri
di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del
nucleo familiare del proprietario,
detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile
risultante dalla dichiarazione dei redditi
per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in
attuazione della delibera Cipe del 13
marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 122 del 27 maggio 1995,
non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60
per cento del costo suddetto per
redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per
i redditi superiori a 30 milioni e
fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro
dipendente o da pensione e sia
inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è
elevato al 90 per cento del costo delle
rifiniture interne e degli impianti. Per gli enti religiosi e morali
senza fini di lucro il contributo è fissato
nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal
reddito dichiarato (14).
5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo
spettante può essere utilizzato anche per
l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di
sedime dell'edificio demolito o da
demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i
diritti dei terzi sull'immobile
originario si trasferiscono sull'immobile acquistato (14/a).
6. Ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi
sismica, la distruzione o il
danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro
proprietà alla data in cui si è
verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, è assegnato un
contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno
subìto, accertato con le modalità di
cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50
milioni per ciascun nucleo
familiare (14/b).
7. l contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri
di cui all'articolo 2, sono concessi dai
comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle
regioni, nei limiti delle disponibilità di
cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili
totalmente o parzialmente inagibili
(14/c).
7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per
gli interventi di cui al comma
1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui
all'articolo 1 e delle disponibilità
di cui all'articolo 15 (12/a).
7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al
comma 7-bis del presente articolo
e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un
termine non inferiore a trenta giorni,
decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al
comune inadempiente, nominando un
commissario ad acta (14/d) (14/e).
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(12/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(12/b) Riportata al n. C/CLXXXV.
(13) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61, e successivamente così
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel
testo integrato dalla relativa
legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 31 maggio 1999,
riportata al n. C/CCIII.
(13/a) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61, e dall'art. 3, comma 2-
ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. Vedi, anche,
l'art. 6, O.M. 31 maggio 1999.
(14) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 30 marzo
1998, n. 61, poi dall'art. 3,
comma 2-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, ed, infine, dall'art.
6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n.
279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2-quinquies, D.L. 13 maggio
1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 8, O.M. 22
dicembre 2000 (Gazz. Uff. 3 gennaio
2001, n. 2) ha disposto che ai soggetti che utilizzano il contributo per
l'acquisto di un alloggio ai sensi
del presente comma, spetta il rimborso delle spese a loro carico
dell'atto pubblico di trasferimento della
proprietà e quelle consequenziali.
(14/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2-quater, D.L. 13 maggio
1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/c) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61.
(12/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(14/d) Comma aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n.
279, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(14/e) Vedi, anche, il comma 27 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n.
448.
5. Interventi a favore delle attività produttive.
1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali,
agricole, zootecniche e agroindustriali,
commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di
servizi, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico,
aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subìto
gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è
assegnato un contributo a fondo
perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subìti e fino ad un
massimo di lire 300 milioni,
applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni
per gli imprenditori agricoli e i piccoli
imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in data 18 settembre 1997 (15), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 229 del
1° ottobre 1997 (16).
2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le
attività produttive di cui al comma 1,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto
dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli
interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività
zootecniche, il contributo di cui
all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento
igienico-sanitario e il costo di nuova
costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle
vigenti normative (17).
3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1,
finanziamenti in conto interessi fino
ad un ulteriore 45 per cento del danno subìto da beni mobili e scorte,
nonché dell'eventuale maggiore
costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e del costo per
le rifiniture interne e gli impianti
degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai
parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a
carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della
rata di ammortamento. Al fine di
agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi
contributi alle strutture di garanzia
fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali (16) (17/a).
4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da
professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi
ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari
delegati di cui all'ordinanza n. 2668
del 28 settembre 1997 (18) costituiscono anticipo su quelle di cui al
presente decreto (18/a).
6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, il
piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per
l'erogazione dei contributi a fondo
perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze
finalizzate alla ripresa dell'attività
produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione della stessa in
conseguenza della crisi sismica
(16).
6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo
1, spetta la concessione di tutte le
deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio,
del 16 giugno 1992, in materia
di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di
latte, come specificate con le
decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n.
97/284/CE del 25 aprile 1997 (18/b).
6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad
abitazione principale e a quelli di cui
all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni
delle regioni Umbria e Marche e che
devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse
all'effettuazione di interventi
strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni
provocati dalla crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso
conduttore, dal momento del
completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da
parte del conduttore. Il periodo di
inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della
locazione. Il canone di locazione può
essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul
capitale impiegato nelle opere e nei
lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura
che il locatore abbia percepito o che
successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento
decorre dalla data in cui sono
state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni
dalla data stessa; in caso diverso
decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della
richiesta (18/c).
6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività
commerciali, artigianali, turistiche e dei
servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche,
che devono essere
temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di
interventi strutturali sull'edificio in cui
le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla
crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto
dagli articoli 27 e 28 della legge
27 luglio 1978 n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello
di abitazione di durata inferiore a
sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni
su richiesta del conduttore e ad
essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista
dall'articolo 34 della citata legge n.
392 del 1978, e successive modificazioni (18/c).
(15) Riportato alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(17) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61, e successivamente così
modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di
conversione.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(17/a) Per la riduzione del tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti
previsti dal presente comma, vedi l'art. 3-quinquies, D.L. 13 maggio
1999, n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(18) Riportata al n. C/CLXXXV.
(18/a) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(18/b) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(18/c) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-bis, D.L. 13 maggio 1999, n.
132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(18/c) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-bis, D.L. 13 maggio 1999, n.
132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
6. Polizze assicurative ed assistenza fiscale (19).
1. Qualora i danni subìti a seguito della crisi sismica siano in tutto o
in parte ripianati con l'erogazione
di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei
contributi previsti dal presente
decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
In tal caso il contributo così
determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi
assicurativi pagati dai soggetti
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma
non può comunque superare
la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno
usufruito della sospensione dei termini
prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello
730 di cui al decreto del Ministro
delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10
alla Gazzetta Ufficiale n. 14
del 19 gennaio 1998 (19/a).
(19) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61.
(19/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
7. Edilizia residenziale pubblica.
1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, predispongono
un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni
interessati dalla crisi sismica
(20).
2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano
di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (21), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico,
dell'edilizia residenziale pubblica
danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative
preferibilmente attraverso
l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici
ricadenti nei centri storici o rurali
danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398 (21), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493. Il programma potrà
prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da
utilizzare temporaneamente per i nuclei
familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui
al comma 7 dell'articolo 3.
3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche
all'edilizia residenziale pubblica, le
prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle
risorse di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (22), con i fondi
di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60 (23), relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora
ripartiti dal Cipe, in misura non
inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine
di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici
propone al Cipe, sentite le regioni,
la relativa ripartizione.
5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in
deroga alle quote percentuali fissate
dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.
6. (24).
7. (25).
(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(21) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(21) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(22) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(23) Riportata alla voce Case per i lavoratori.
(24) Sostituisce il comma 3, dell'art. 44, L. 5 agosto 1978, n. 457,
riportata alla voce Case popolari ed
economiche.
(25) Sostituisce il comma 6, dell'art. 17, L. 5 agosto 1978, n. 457,
riportata alla voce Case popolari ed
economiche.
8. Interventi sui beni culturali.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il commissario delegato di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la
collaborazione del Gruppo nazionale
per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di
tecnici delle regioni e degli enti
locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento
analitico dei danni causati dalla crisi
sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi
urgenti nei limiti degli stanziamenti
assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364 (26), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel
termine della durata dello stato di emergenza (27).
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il
commissario delegato di cui al
comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati
tecnico-scientifici di cui
all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di
ripristino, recupero e restauro del
patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono,
altresì, un piano finanziario nei
limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nonché degli stanziamenti di
cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano
sono individuati i soggetti pubblici
o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti
proprietari, e sono ricompresi gli
interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le
disponibilità di cui al comma 2 sono a
carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve
assicurare, anche attraverso un intervento
stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori
di recupero dei beni culturali
danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti
dalla legge 7 agosto 1997, n. 270
(28). A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270
del 1997 (28) nei comuni terremotati
delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui
all'articolo 14 (29).
3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati
dalla crisi sismica, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per
gli altri interventi di restauro ai
sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3
della legge 21 dicembre 1961, n.
1552 (30), come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352 (30/a).
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni
culturali e ambientali, il soprintendente
per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e
il soprintendente per i beni
ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre
mutui ventennali con la Banca
europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio
d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di
impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al
2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente
alle contabilità speciali intestate
agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle
operazioni finanziarie di cui all'art. 1,
comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 (31), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°
luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si
provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-
2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale
"Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni culturali e ambientali.
5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (30),
sono aggiunte in fine, le seguenti
parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge 11 agosto 1991, n. 266
(32).".
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad
aprire un conto corrente bancario
presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di
privati destinati al restauro dei beni
culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre
i cinque giorni dalla riscossione,
al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato per essere
riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti
soprintendenze.
7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare
il personale delle soprintendenze e
dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1
dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1°
ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997,
a tale fine è autorizzata, nel
limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e
comunque nel limite delle
complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione
delle misure di potenziamento
previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie
al pieno funzionamento degli
uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione ivi
compresi distacchi temporanei da altre
soprintendenze (32/a).
(26) Riportato al n. C/CLXXXV.
(27) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(28) Riportata alla voce Comuni e province.
(28) Riportata alla voce Comuni e province.
(29) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(30) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(30/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(31) Riportato alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(30) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(32) Riportata alla voce Lavoro.
(32/a) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3-ter, D.L. 13 maggio
1999, n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 34, L. 28
dicembre 2001, n. 448.
9. Interventi urgenti su immobili statali.
1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le
regioni, un piano di interventi urgenti per
il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati
dalla crisi sismica. Il piano
ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la
costruzione di nuovi edifici da
destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per tale finalità è destinato uno
stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla
autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5
dicembre 1988, n. 521 (33), iscritta nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Edilizia
di servizio" 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998
(34).
2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il
Ministero dell'interno, un piano
urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco connesse
all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa
di lire 6 miliardi per l'anno 1998
da iscrivere all'unità previsionale di base "Edilizia di servizio"
6.2.1.1. dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di
cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142 (35), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, così come
determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (36),
volta a finanziare il Fondo della
protezione civile.
3. Il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con le regioni,
predispone e attua, nel limite di spesa di
lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la
ricostruzione, connessa alla crisi
sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello
Stato. Al relativo onere, per l'anno
1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto all'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo
anno, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole, e, quanto a lire 2 miliardi,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142 (35),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come
determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 1997, n. 450 (36), volta a finanziare il Fondo della
protezione civile (34).
(33) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(35) Riportato al n. C/CLXXIX.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(35) Riportato al n. C/CLXXIX.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
9-bis. Destinazione delle risorse.
1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono
destinabili alla realizzazione di opere
infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni
nell'ambito delle intese
istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi
sismica e funzionali all'attuazione
del complesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo (37).
(37) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 17 maggio 1999, n. 144,
riportata alla voce Economia nazionale
(Sviluppo della).
10. Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997.
1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo
e Acquasparta, interessati
dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al
presente decreto e quelle degli
articoli 7 e 14, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997
(38), così come
successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si
applicano, altresì, i benefìci previsti
dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (34) (36).
2. I benefìci già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché
con il decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 1997, n. 228, costituiscono
anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.
3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai
sensi dell'ordinanza n. 2589
del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria
competenza, avvalendosi delle risorse e
delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque
nel termine della durata dello
stato di emergenza.
(38) Riportata al n. C/CLXXXV.
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(39) Riportato alla voce Servizi antincendi.
11. Contributi connessi a precedenti eventi sismici.
1. Nel caso di aventi diritto ai benefìci di cui al presente decreto,
già danneggiati da precedenti eventi
sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le
somme già concesse e non spese,
in tutto o in parte, dai beneficiari.
1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze
per effetto di precedenti eventi
sismici, rientranti nei benefìci del presente decreto, prevedendo
adeguate norme di armonizzazione al
presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle
risorse complessivamente
assegnate (40).
(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
12. Misure a favore dei comuni.
1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero
dell'interno un'anticipazione dei
trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle
proroghe dei versamenti per gli anni
1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi
all'imposta comunale sugli immobili,
alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità.
L'anticipazione è calcolata sulla base
delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni
interessati. Al recupero dell'anticipazione
provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate
dei contributi ordinari spettanti
dopo la scadenza delle proroghe (40/a).
2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998,
contributi pari ai minori
accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma,
strettamente connessi all'evento
sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche
certificazioni verificate dal Ministero
dell'interno (40/a).
3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le
abitazioni inagibili, totalmente o
parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15
per cento del totale delle abitazioni,
sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse
relative alla fascia demografica di
appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e
consolidati assegnati ai comuni e
dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo
detratta. Agli stessi comuni è
concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20
per cento delle risorse in
godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse
della fascia demografica di
appartenenza (40/a) (41).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente
in lire 37 miliardi , si provvede,
quanto a lire 33 miliardi , mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa, per l'anno 1998, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (42), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997,
n. 450 (43), volta a
finanziare il Fondo della protezione civile e, quanto a lire 4 miliardi,
con le disponibilità di cui all'articolo
15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello
Stato. Gli incrementi di contributi di
cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non
costituiscono base di calcolo per la
determinazione dei contributi degli anni successivi (41).
5. Per i comuni di cui al comma 1 nonché per le comunità montane e per
le province dell'Umbria e
delle Marche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 1998 è prorogato al 30
aprile 1998. È altresì differito a tale data il termine per deliberare
le tariffe, le aliquote di imposta e le
variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali
relativamente all'anno 1998. Per gli stessi
enti locali è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui
all'articolo 17, comma 8, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (44), e successive modifiche ed
integrazioni, per le variazioni del
bilancio dell'anno 1997 (41).
(40/a) Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, riportata al n. C/CCI.
(40/a) Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, riportata al n. C/CCI.
(40/a) Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, riportata al n. C/CCI.
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(42) Riportato al n. C/CLXXIX.
(43) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(44) Riportato alla voce Finanza locale.
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
12-bis. Benefìci a favore delle aziende agricole.
1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con
finanziamenti della Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti
regionali di sviluppo agricolo ai sensi
degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (45), ed
assegnate con pagamento rateizzato
del prezzo, che abbiano subìto danni nelle strutture aziendali tali da
comportare interventi di ripristino e
di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono
essere sospese sino a cinque anni e
la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero
di rate, a decorrere dalla
scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al
due per cento per l'intero importo
del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è
autorizzata a compiere operazioni di
acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per
cento, in favore di coltivatori diretti,
affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed
associati, anche in cooperativa, che
risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro
attività lavorativa al momento
del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle
zone colpite dal terremoto o in
zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla
realizzazione delle indispensabili opere di
miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno
essere conglobate dalla Cassa stessa
nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione
delle stesse opere, di mutui a
tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli
istituti concedenti il mutuo fino alla
concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli
organi tecnici regionali (46).
(45) Riportata alla voce Piccole proprietà contadine.
(46) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
12-ter. Dismissione e trasferimento di beni demaniali.
1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello
Stato localizzati nei comuni
interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano
utilizzabili o siano dismissibili
perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali,
con decreto del Ministero delle
finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
nonché, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al
Ministero della difesa, di concerto
con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a
titolo gratuito agli stessi comuni
che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della
ricostruzione ed alla ripresa delle attività
economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali (47).
(47) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
13. Altre misure.
1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle
regioni, le cui abitazioni in
conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero per inagibilità
totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi
dell'articolo 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n.
79 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n.
140, maturate, fino al 31 dicembre
1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
interessati, in conseguenza
dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del
1993 e n. 240 del 1994, è
effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di
cui alla predetta disposizione.
1-bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale
concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro privati e ai soci delle
cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della medesima
ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli
effetti ai fini pensionistici. All'onere,
pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle disponibilità
derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le
regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative
spettanze, sulla base di specifica
richiesta da parte dello stesso Istituto (48/a).
2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510 (49), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi
alle aree terremotate delle
Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al
regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse
aree sono estese le misure di cui
al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (50). Gli
oneri derivanti dal presente
comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto
delle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità
previsionale "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in
conto entrata del Tesoro per
essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal
Dipartimento della protezione civile
in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in
particolare alla mobilitazione della rete sismica
mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al
patrimonio edilizio pubblico e
privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche,
geofisiche e geochimiche sui territori
maggiormente colpiti, nonché per il potenziamento urgente, ai fini di
protezione civile, della
sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono
concessi contributi straordinari, per
l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a
favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a
favore del Gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo
onere per l'anno 1998, pari
complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per
l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (51),
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 1997, n. 450
(52), volta a finanziare il Fondo della protezione civile.
4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei
territori interessati dalla crisi sismica,
che a causa della stessa hanno subìto danni economici in relazione
all'incremento dei costi di esercizio
ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero
dei trasporti e della navigazione
contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per
l'anno 1998. I criteri e le procedure
per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto (53). Al relativo
onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (54),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) (55);
b) (56);
c) (57) (58).
5-bis. Le disposizioni di cui all'art. 1-ter, D.L. 27 ottobre 1997, n.
364 (58), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 1997, n.
434
, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche
ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto (59).
6. I benefìci di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (52), sono da intendersi estesi anche per i territori delle province
di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre
1997.
6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552 (60), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n.
642, per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via
prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei
produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del
presente decreto danneggiati dalla crisi sismica (61).
6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese
alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai
codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei
territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei
contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai
datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 fino al 31 marzo
1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con
autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (62), e
successive modificazioni, di avere subìto una riduzione del volume
d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo
dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è
condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione delle
Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato
istitutivo della Comunità economica europea. L'onere derivante dal
presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998, è posto a
carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, ed è
rimborsato all'INPS, da parte delle regioni, sulla base di apposite
rendicontazioni
(61)
.
6-quater. (63).
6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo
della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un
miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali
e ambientali (61).
6-sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario
finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è
assegnato all'Autorità di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di
lire sette miliardi nel triennio 1998-2000 (61).
6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-sexies, in
ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire
tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente (61).
6-
octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli
immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in
sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (64), e
successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (64/a), e successive modificazioni ed
integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente
alle regioni Umbria e Marche
(61).
6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(64/a), nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse
da quelle di cui al comma 1,".
6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1997, n. 434 è erogato un contributo di lire 516
milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo
conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo
1-bis
(64/b).
6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o
parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre
1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei
contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità
degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei
contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di
sgombero dell'edificio (64/b).
6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di
Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola
e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-undecies, è disposta l'erogazione da
parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di
lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e
2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non
oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni (64/b).
(48) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(48/a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quater, D.L. 13 maggio 1999,
n. 132, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(49) Riportato alla voce Lavoro.
(50) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(51) Riportato al n. C/CLXXIX.
(52) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(53) I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono
stati approvati con D.M. 23
novembre 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1999, n. 103).
(54) Riportato al n. C/CLXXXV.
(55) Modifica il comma 1, dell'art. 1-ter del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, riportato al n.
C/CLXXXV.
(56) Sostituisce con tre periodi il secondo periodo del comma 2,
dell'art. 1-ter del decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 364, riportato al n. C/CLXXXV.
(57) Sostituisce il comma 6, dell'art. 1-ter del decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 364, riportato al n.
C/CLXXXV.
(58) Il comma 5 è stato così sostituito dalla legge di conversione 30
marzo 1998, n. 61.
(58) Il comma 5 è stato così sostituito dalla legge di conversione 30
marzo 1998, n. 61.
(59) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(52) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(60) Riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(62) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione
di firme.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(63) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 30
marzo 1998, n. 61, aggiunge a
sua volta il comma 1-bis all'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 362,
riportata alla voce Farmacie e
farmacisti.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(64) Riportata alla voce Urbanistica.
(64/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(64/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(64/b) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quinquies, D.L. 13 maggio
1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(64/b) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quinquies, D.L. 13 maggio
1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(64/b) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3-quinquies, D.L. 13 maggio
1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
14. Norme di accelerazione e controllo degli interventi.
1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali
sono richiesti pareri, intese,
concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi,
comunque denominati,
l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro
sette giorni dalla disponibilità degli
atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta
giorni. Qualora alla
conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata
sia risultato assente o comunque
non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla presenza
della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere motivato e recare, a
pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la
determinazione di conclusione
positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è
subordinata all'espletamento della
procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (65), come sostituito
dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (65) (66).
2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli
interventi previsti dal presente
decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati
direttamente a liberi professionisti
singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di
produzione e lavoro, ovvero a
società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia,
aventi documentata esperienza
professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche
dell'incarico da espletare, qualora
l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa
(66).
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti
dal presente decreto, la progettazione,
ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (67), e
successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di
cui ai commi 4 e 5 del medesimo
articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo
consenta, nel progetto di cui al comma
5 del suddetto articolo (68).
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di
opere pubbliche distrutte o danneggiate,
previsti dal presente decreto, si può procedere ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera b), della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (67), e successive modificazioni e
integrazioni, fino all'importo di due milioni di
ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 24
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere
invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati ai sensi della
citata legge n. 109 del 1994 (67) per i lavori oggetto dell'appalto
(68).
4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla
crisi sismica il CIPE, in sede di esame,
di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei
contratti di area previsti dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662 (69), e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter
amministrativo preferenziale (70).
5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque
milioni di ECU , IVA esclusa, si
può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (67), e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le
tipologie di opere previste nei piani di
ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa
appaltatrice decade. Ove i lavori
vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione
esecutiva possono effettuarsi
adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei
limiti di quanto previsto
all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67),
come sostituito dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (71), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 giugno 1995, n.
216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In
tutti i casi di cui al presente articolo
in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le
varianti in corso d'opera sono
ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (67), come sostituito
dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (71),
convertito, con modificazioni, dalla legge
2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo
periodo del comma 3 del medesimo
articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano
modifiche sostanziali sono
approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono
sottoposte ad un nuovo esame da
parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario
(68).
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a
corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via
preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da
invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere
pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal
presente decreto , può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso
di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un
contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore,
di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare
un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede d'offerta (68).
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli
interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla
legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento
sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (67), e successive modificazioni e
integrazioni.
10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di
approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto,
possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati
tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle
limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione
degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato
d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (72), nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni
competenti.
12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del
lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il
rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza
dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli
ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. È fatto obbligo
alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati,
di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di
ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie
copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi
relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È
altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa
edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le
imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di
erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di
garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a
lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori
rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della
regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi
sopra indicati (73).
13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di
contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per
l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori
eseguiti, che dovranno consentire anche:
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti
alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori
eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi
di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi
professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori
da verificare (73).
14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti
locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni (73/a) e in deroga
alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici
attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere
al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario
effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili,
nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di
università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di
produzione e lavoro (73/b). Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati
alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto (73)
(73/c).
14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (74), gli enti locali di cui al comma 1
dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora
efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati
successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente
disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998 (75) (75/a).
14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1
dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano
formalmente affidati specifici compiti per attività connesse
all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso
forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere
a carico dei propri bilanci (75) (75/a).
15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento
geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree
interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di
interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono
autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e
forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi
(75/b).
16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione
civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di
esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (76), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di
ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire
1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (77), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella
C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (78), volta ad assicurare il
finanziamento del Fondo di protezione civile.
(65) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(65) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(66) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(66) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(69) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(70) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(71) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(71) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(67) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(72) Riportata alla voce Servizi antincendi.
(73) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(73) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(73/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 6, O.M. 3 agosto 2000.
(73/b) Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 3-septies, D.L. 13
maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(73) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(73/c) Vedi, anche, l'art. 3, comma 3-octies, D.L. 13 maggio 1999, n.
132, l'art. 6-ter, D.L. 12 ottobre
2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e
gli artt. 20 e 52, comma 25, L. 28
dicembre 2001, n. 448.
(74) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(75) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(75/a) Per la proroga del termine di cui al comma 14-bis vedi, anche,
l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999,
e l'art. 1, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301).
(75) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(75/a) Per la proroga del termine di cui al comma 14-bis vedi, anche,
l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999,
e l'art. 1, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301).
(75/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61.
(76) Riportato alla voce Servizi antincendi.
(77) Riportato al n. C/CLXIX.
(78) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
15. Norma di copertura.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le
regioni sono autorizzate a contrarre
mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo
sociale del Consiglio d'Europa, la
Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri,
in deroga al limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a concorrere con
contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal
1999 e a lire 20 miliardi a decorrere
dal 2000 fino al 2019 (75/b).
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli
anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (77), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge
27 dicembre 1997, n. 450 (78),
volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.
In sede di prima attuazione le
regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del
predetto contributo pluriennale,
rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52
miliardi annui per l'Umbria. Sulla
base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle
regioni con criteri omogenei e d'intesa
con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri alla ripartizione definitiva
delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 (78/a).
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono
anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione
europea di cui alla delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome in data 20
novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina
comunitaria, e delle correlative risorse
provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate
con i provvedimenti d'emergenza
di cui all'articolo 1;
b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad
interventi di emergenza relativi alle
autorizzazioni di spesa di cui al D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 (79),
convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in
attuazione del protocollo d'intesa
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti
delle regioni.
4. (80).
5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori
disponibilità individuate in sede di intesa
istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono
utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203,
della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (81), così come modificata dal comma
4, mediante apertura di
apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che
operano quali funzionari delegati
preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa
istituzionale di programma. I fondi che
affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a
quelle di cui all'art. 3, comma 8, del
D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (82), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione
degli interventi cui i fondi
medesimi si riferiscono (83).
6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi
comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai
presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse
necessarie ai soggetti attuatori.
6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle
risorse di cui al comma 3,
lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di
funzionari delegati, possono anticipare alle
regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai
soggetti attuatori, utilizzando le
disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le
somme anticipate sono reintegrate
dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e
delle correlate risorse
provenienti dal cofinanziamento nazionale (83/a).
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre
1997, i cui oneri di
ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad
alcune frazioni ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 [n. 2694]
(84), del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15
ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre
1997 [n. 2717] (84/a), è autorizzata
a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con
decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali
differenziate di riduzione per
le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle
con scadenza successiva
(84/b). La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio
1998-2002 non potrà comunque essere
inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con
scadenza nel medesimo periodo
(83).
8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori
interventi a carico o con il contributo
dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo
2, potranno essere finanziati
mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria
(85).
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
(75/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61.
(77) Riportato al n. C/CLXIX.
(78) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(78/a) Il D.P.C.M. 3 giugno 1999 (Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131) ha
così disposto:
"1. La ripartizione definitiva delle disponibilità rimanenti di cui
all'art. 15, comma 1, della legge 30
marzo 1998, n. 61, è la seguente: 65 per cento regione Umbria, 35 per
cento regione Marche.
2. Le risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono
ripartite nelle stesse proporzioni indicate al comma 1, ad eccezione di
una quota pari a lire 100 miliardi
dei limiti di impegno autorizzati a partire dal 2001.
3. La rimanente disponibilità pari a lire 100 miliardi dei limiti di
impegno autorizzati a partire dal 2001,
verrà ripartita successivamente in modo da compensare eventuali
squilibri risultanti dal costo effettivo
degli interventi". Successivamente il D.P.C.M. 22 ottobre 2001 (Gazz.
Uff. 14 novembre 2001, n.
265) ha disposto che la rimanente disponibilità delle risorse stanziate
dall'art. 50, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del limite d'impegno pari a lire
100 miliardi decorrente dal 2001
viene ripartita nelle medesime percentuali indicate nelle intese
raggiunte in data 6 maggio 1999. Da
ultimo il D.P.C.M. 20 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n.
300) ha disposto che le risorse
stanziate dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e dall'art. 144, comma
1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono ripartite
nelle medesime percentuali
indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999.
(79) Riportato al n . C/CLXXXV.
(80) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 30
marzo 1998, n. 61, aggiunge un
periodo alla lett. b) del comma 203 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n.
662, e modifica l'art. 10, comma
5, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
(81) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(82) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(83) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(83/a) Comma aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n.
279, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(84) Riportata al n. C/CLXXXVI.
(84/a) Riportata al n. C/CLXXXVI.
(84/b) La percentuale di riduzione della quota interessi dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e
prestiti entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a
carico dei comuni delle regioni
Marche ed Umbria colpiti dal terremoto del 1997, è stata stabilita con
D.M. 22 maggio 1998 (Gazz.
uff. 6 giugno 1998, n. 130).
(83) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(85) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
16. Vigilanza.
1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui
all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta
vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli
interventi di cui al presente capo e
trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione
al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione
rispettivamente al Parlamento e ai
Consigli regionali (85/a).
(85/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61.
Capo II - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
17. Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione
Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone.
1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla
realizzazione e al completamento
degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province
di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena , Ravenna, Rimini e Crotone,
interessate da eventi
alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio,
ottobre e dicembre 1996, volti al
ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e
locali, nonché al riassetto idrogeologico
complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici
delle coste e delle reti idrauliche
nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino.
Al fabbisogno, nel limite di lire
260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per
la regione Emilia-Romagna e nel
limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità
di cui all'articolo 21 (85/b).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei
comitati di cui alle ordinanze n.
2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n.
281 del 30 novembre 1996.
(85/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998,
n. 61, e dall'art. 3, comma 3-
nonies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
18. Interventi a favore dei soggetti privati della regione
Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità
idrogeologiche del 1996.
1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data
degli eventi calamitosi di cui
all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di
abitazione principale andati
distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per
effetto degli eventi medesimi, è assegnato
un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la
ricostruzione, per la nuova
costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di
civile abitazione, con una superficie
utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata
distrutta fino al limite massimo di
200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai
limiti massimi di costo per gli
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata,
come determinati dalla regione ai
sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (86), e successive modificazioni
(87) (87/a).
2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli
eventi calamitosi di cui al
comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento
dei danni subiti, con priorità
per le abitazioni principali, al fine del recupero dell'immobile stesso
(87).
3. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e
artigianali, aventi sede o unità
produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno
subìto, in conseguenza degli eventi di
cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà,
ivi comprese le scorte, è
assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore
dei danni subiti, nel limite
massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto
interesse fino ad un ulteriore
45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del
beneficiario, un onere non
inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di
prodotti agricoli ubicate nel
territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono
trasferire la propria attività a seguito
dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale
indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla
acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle
attrezzature, delle strutture e degli impianti
produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se
preesistenti, nel limite della pari capacità
produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa. I
contributi sono assegnati a condizione
che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico
delle imprese gli eventuali
maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da
interventi di innovazione
tecnologica.
6. Ove gli immobili di cui ai commi 1 e 5 non vengano ricostruiti nel
medesimo sito, i loro relitti sono
demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del
comune (87).
7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia
stabilita dall'articolo 5, comma 1,
nonché le disposizioni di cui all'articolo 6.
8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576
(88), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.
677, la regione Emilia-Romagna,
ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio
1992, n. 185 (89), attua le procedure
di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese
di ottobre 1996, con riferimento ad
una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni
previsto dall'articolo 2, comma
1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (89), entro cui le regioni
deliberano la proposta di declaratoria
della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2,
nel limite di lire 28 miliardi, per gli
interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per
gli interventi di cui al comma 5, nel
limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5
miliardi si fa fronte con le disponibilità
di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati
gli interventi di cui al presente articolo,
possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.
(86) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(87/a) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo
integrato dalla relativa legge di
conversione.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(88) Riportato alla voce Calamità pubbliche.
(89) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(89) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
19. Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi sismici del 15 e
16 ottobre 1996.
1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento
sismico del 15 e 16 ottobre 1996,
individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile
n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 281 del
30 novembre 1996, la regione può provvedere:
a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano
redatto ai sensi della medesima
ordinanza;
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici
pubblici e di culto;
c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di
immobili privati, anche destinati ad
attività produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per
cento del costo della riparazione,
compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni
principali che risultino totalmente o
parzialmente inagibili (87).
2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di
cui al comma 1, lettere b) e c), sono
stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici
(87).
2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste
compatibili la regione tiene conto
delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo
tecnico-specialistico di cui all'articolo
2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione
civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 281 del 30 novembre 1996
(90).
3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le
finalità di cui al comma 1, lettere a) e
b), e di lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c),
con le disponibilità di cui all'articolo
21 (91).
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
(90) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.
(91) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n.
61.
20. Modalità di attuazione degli interventi.
1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di
culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le
regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti
attuatori. Per gli stessi
interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare
risorse proprie e si avvalgono delle
procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.
2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi,
costituiscono anticipazione sui
benefìci di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).
3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei
danni e alla concessione dei
contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonché a
stabilire le relative modalità e
disposizioni operative.
4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati
dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 17, comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di
immobili distrutti o alla costruzione di
nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base
delle direttive tecniche impartite
con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno
essere individuate e perimetrate
dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Se le regioni non
provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576 (92), convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 1996, n. 677.
(92) Riportato alla voce Calamità pubbliche.
21. Norma di copertura.
1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli
articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331
miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la
regione Calabria, il Dipartimento
della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi
pluriennali, rispettivame |